Sez. 1, Sentenza n. 4283 del 25/06/1988 (Rv. 459306 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - SITUAZIONI DI ABBANDONO - IN GENERE - ABBANDONO DA PARTE DEI GENITORI - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - SITUAZIONI DI ABBANDONO - IN GENERE - ABBANDONO DA PARTE DEI GENITORI - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
L'abbandono del minore da parte dei genitori, giustificativo della dichiarazione d'adottabilità, si verifica quando entrambi facciano mancare al figlio, non per forza maggiore di carattere transitorio, l'assistenza morale e materiale indispensabile al normale sviluppo della sua personalità, e, pertanto, non è ravvisabile per il solo fatto dell'allontanamento da casa di uno dei genitori, né per le carenze culturali e mentali dell'altro, né per l'inadeguatezza dell'apporto economico, affettivo ed educativo, occorrendo invece accertare se tali circostanze implichino un'irreversibile compromissione della crescita del minore, e, quindi, rendano necessaria, per il suo preminente interesse, la rinuncia alla famiglia di sangue, anche alla luce delle circostanze sopravvenute nel corso del giudizio di opposizione avverso detta dichiarazione (ivi inclusa l'eventuale ritrovata disponibilità dei genitori a prendersi cura del figlio), ove idonee a evidenziare l'effettiva consistenza della situazione precedente. (V 8377/87, mass n 455935; (V 8343/87, mass n 455911; (V 236/87, mass n 449995).*
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)