Sez. L, Sentenza n. 6538 del 24/06/1999 (Rv. 527972 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Somme indebitamente corrisposte - Ripetizione dell'indebito - Limiti concernenti i pubblici impiegati - Inapplicabilità - Disciplina ex art. 7 l. n. 526/1982 - Estremi - Conseguenze circa quote capitarie indebitamente versate a medici della medicina generale - Fattispecie relativa al periodo 1979-1981.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
In considerazione dell'inapplicabilità al rapporto di parasubordinazione intercorrente tra Servizio sanitario nazionale e medici convenzionati del principio dell'irripetibilità (a talune condizioni) delle somme indebitamente corrisposte dalla pubblica amministrazione ai propri dipendenti, e della espressa previsione della ripetibilità delle somme indebitamente erogate dal 1 gennaio 1980 a medici convenzionati, da parte dell'art. 7 della legge n. 526 del 1982 (indicante a tal fine il termine del 31 dicembre 1982 non a pena di decadenza del relativo diritto), devono ritenersi ripetibili (con riferimento a fattispecie relative al periodo 1979-1981), le somme versate a medici convenzionati per la medicina generale partire dal 1 gennaio 1980 a titolo di quote capitarie, che siano indebite secondo la specifica normativa convenzionale (vedasi al riguardo la ulteriore massima tratta dalla stessa sentenza), senza che in senso contrario possa invocarsi un presunto principio della potenzialità delle prestazioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 526 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)