Sez. 1, Sentenza n. 12846 del 28/12/1998 (Rv. 521921 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE DEFUNTO | Acquisizione del patrimonio relitto all'attivo fallimentare - Conseguenze - Rapporto tra i creditori del defunto e i creditori degli eredi - Priorità dei primi nel soddisfacimento - Configurabilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE DEFUNTO
Il fallimento "post mortem" dell'imprenditore comporta l'acquisizione del patrimonio da questi relitto all'attivo fallimentare, nonché la separazione del patrimonio stesso da quello degli eredi (se tale effetto non è stato ottenuto mediante l'accettazione con beneficio d'inventario), al fine di permettere ai creditori dell'imprenditore defunto, ammessi al fallimento, di soddisfarsi in via preferenziale rispetto ai legatari e ai creditori degli eredi.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 11, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)