Sez. 1, Sentenza n. 7214 del 26/06/1995 (Rv. 493102 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Perizia o consulenza tecnica - Compenso relativo - Liquidazione - Disciplina ex art. 2 del d.P.R. n. 352 - Valori superiori allo scaglione massimo - Utilizzazione - Limite.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
L'art. 2 del d.P.R. 27 luglio 1988 n. 352 - secondo cui per la perizia o consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni fino alla soglia massima di lire un miliardo, riferita al valore dell'oggetto dell'indagine - ha posto un limite massimo alla liquidabilità dell'onorario a percentuale con la conseguenza che i valori superiori alla scaglione massimo, non utilizzabili come base di calcolo a percentuale, possono essere valutati dal giudice soltanto come indice rivelatore delle eccezionale importanza, complessità e difficoltà delle prestazioni richieste al perito o consulente tecnico e consentire quindi l'applicazione dell'aumento fino al doppio dell'onorario liquidato a norma dell'art. 5 della legge 8 luglio 1980 m. 319.
Riferimenti normativi: DPR 27/07/1988 num. 352 art. 2 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)