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Sez. U, Sentenza n. 383 del 12/01/2005 (Rv. 578547 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Permesso di soggiorno per motivi familiari (art. 30 T.U. immigrazione n. 286 del 1998) - Diniego - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Fondamento. .
Stato
decisa il 2005-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578547-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

A differenza del permesso di soggiorno disciplinato in generale dall'art. 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che è connotato da ampi spazi di discrezionalità della P.A., cui si correlano posizioni di mero interesse legittimo tutelabili dinanzi al giudice amministrativo, il permesso di soggiorno per motivi familiari, contemplato dall'art. 30 dello stesso D.Lgs., è atto dovuto, in presenza delle specifiche situazioni tassativamente elencate, e, dunque, integra oggetto di diritti soggettivi, con conseguente devoluzione della relativa controversia al giudice ordinario, come del resto si ricava dal sesto comma del citato art. 30, il quale espressamente contempla la ricorribilità del diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari davanti al (pretore, oggi al) tribunale ordinario del luogo di residenza (disposizione rimasta ferma anche dopo le innovazioni introdotte dall'art. 1 del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, ai sensi del Comma secondo-bis dello stesso art. 1, inserito dalla legge di conversione 12 novembre 2004, n. 271).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 30 CORTE COST., Decreto Legge 14/09/2004 num. 241 art. 1 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 CORTE COST., Legge 12/11/2004 num. 271 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)