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Sez. 5, Sentenza n. 1476 del 10/12/1997 Ud. (dep. 06/02/1998) Rv. 209805 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - IN GENERE | Necessità - Discrezionalità del giudice - Valutazione - Insindacabilità in Cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 1997-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209805-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - IN GENERE

La perizia è un mezzo di prova essenzialmente discrezionale, essendo rimessa al giudice di merito, anche in presenza di pareri tecnici e documenti medici prodotti dalla difesa, la valutazione della necessità di disporre indagini specifiche; non è, pertanto, sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata motivazione, il convincimento espresso da quel giudice circa l'esistenza di elementi tali da escludere la situazione che l'accertamento peritale richiesto dovrebbe dimostrare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 220

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)