Sez. 4, Sentenza n. 46359 del 24/10/2007 Ud. (dep. 13/12/2007) Rv. 239021 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - IN GENERE | Poteri del giudice - Libertà di valutazione - Sostegno motivazionale - Necessità - Controllo in cassazione - Limiti.
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - IN GENERE
In tema di valutazione della prova, atteso il principio della libertà di convincimento del giudice e della insussistenza di un regime di prova legale, il presupposto della decisione è costituito dalla motivazione che la giustifica. Ne consegue che il giudice può scegliere, tra le varie tesi prospettate dai periti e dai consulenti di parte, quella che maggiormente ritiene condivisibile, purché illustri le ragioni della scelta operata (anche per rapporto alle altre prospettazioni che ha ritenuto di disattendere) in modo accurato attraverso un percorso logico congruo che il giudice di legittimità non può sindacare nel merito.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 227
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)