Sez. 6, Sentenza n. 34089 del 07/07/2003 Ud. (dep. 08/08/2003) Rv. 226330 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - IN GENERE | Disposizione attribuita alla discrezionalità del giudice - Giudizio di necessità - Sindacato di legittimità - Limiti.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - IN GENERE
La perizia è un mezzo di prova essenzialmente discrezionale, essendo rimessa al giudice di merito, anche in presenza di pareri tecnici e documenti prodotti dalla difesa, la valutazione della necessità di disporre indagini specifiche. Ne consegue che non è sindacabile in sede di legittimità, sempre che sia sorretto da adeguata motivazione, il convincimento del giudice circa l'esistenza di elementi tali da escludere la situazione che l'accertamento peritale richiesto dovrebbe dimostrare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 220, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)