Sez. 1, Sentenza n. 174 del 30/01/1961 (Rv. 881181 - 01)
SOCIETÀ - SOCIETÀ DI PERSONE - MORTE DI UNO DEI DUE SOCI - APPLICABILITÀ DELLE NORME GENERALI - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA - DISCIPLINA
SOCIETÀ - SOCIETÀ DI PERSONE - MORTE DI UNO DEI DUE SOCI - APPLICABILITÀ DELLE NORME GENERALI - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA - DISCIPLINA
L'art. 2284 cod.civ., per il quale, nella società di persone, la morte di un socio dà agli eredi dello stesso il solo diritto alla liquidazione della quota secondo le modalità stabilite nell'art. 2289 cod.civ., trova applicazione in tutti i casi di morte di un socio, e perciò anche quando la società, sia composta di due soli soci; di conseguenza anche in tale ipotesi, lo scioglimento del rapporto particolare del socio defunto si verifica alla data della morte; gli eredi del socio defunto, ai quali non sia stata, nel termine di sei mesi previsto dall'art. 2289 cod.civ., liquidata la quota del loro dante causa, possono chiedere lo scioglimento della società, se frattanto non si sia ricostituita la pluralità dei soci ai sensi del n.4 dell'art. 2272 cod.civ.: tale facoltà è però attribuita ai detti eredi non già perché essi abbiano acquistato la qualità di soci per la morte del socio loro dante causa, ma in quanto creditori verso la società delle somme relative alla liquidazione della quota del socio defunto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2272 n. 4, Cod. Civ. art. 2284, Cod. Civ. art. 2289
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)