Sez. 2, Sentenza n. 2279 del 07/07/1972 (Rv. 359619 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE A MENO DI UN TERZO NEI CONFRONTI DI UN OPERAIO - ESCLUSIONE DA PARTE DEL GIUDICE - MANCANZA DI ESATTA DETERMINAZIONE DEL GRADO DI RIDUZIONE - RIDUZIONE A MENO DELLA META - POSSIBILITA - DIRITTO ALLA PENSIONE - SPETTANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE A MENO DI UN TERZO NEI CONFRONTI DI UN OPERAIO - ESCLUSIONE DA PARTE DEL GIUDICE - MANCANZA DI ESATTA DETERMINAZIONE DEL GRADO DI RIDUZIONE - RIDUZIONE A MENO DELLA META - POSSIBILITA - DIRITTO ALLA PENSIONE - SPETTANZA.*
Qualora, in tema di pensione di invalidita, il giudice di merito abbia negato il diritto a pensione, escludendo, con adeguata motivazione che la capacita di guadagno dell'assicurato fosse ridotta a meno di un terzo, ma non abbia concretamente qualificato tale riduzione, non puo escludersi che detta capacita di guadagno fosse ridotta a meno della meta, col conseguente diritto alla pensione a favore dell'assicurato stesso, e cio in relazione al nuovo parametro relativo alla percentuale di riduzione, derivante dalla dichiarata parziale illegittimita costituzionale dell'art 10 del RDL 14 aprile 1939 n 636 (sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 1971 n 160). (Conf 597'72, mass n 356642).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)