Sez. L, Sentenza n. 11310 del 08/10/1999 (Rv. 530543 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Clausola relativa al calcolo della durata del periodo di prova - Riferimento ai giorni di "lavoro effettivo" - Interpretazione - Computo dei giorni di riposo settimanale convenzionali - Affermazione sulla base esclusiva di un precedente giurisprudenziale non specifico e comunque recepito in maniera confusa senza alcun tentativo di interpretazione letterale e logica della clausola in argomento - Vizio di motivazione e di violazione delle norme di ermeneutica contrattuale - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
È affetta da vizio di motivazione e da violazione dei principi di ermeneutica contrattuale - e va, quindi, annullata con rinvio - la sentenza di merito che, nell'interpretare una clausola di contratto collettivo relativa alla durata del periodo di prova facente riferimento a sessanta giorni di "lavoro effettivo", abbia ritenuto computabili in detto termine anche i giorni di riposo settimanale convenzionali esclusivamente in base ad un precedente giurisprudenziale non in termini e, peraltro, recepito in maniera confusa senza neppure tentare di effettuare l'interpretazione letterale e logica della clausola considerata e quindi senza tenere conto dell'incidenza sul piano interpretativo della differenza, introdotta per la prima volta dal contratto "de quo", tra il suddetto criterio di computo e il computo "secondo i giorni di calendario" da applicare con riferimento ad alcune specifiche categorie di personale diverse da quella di appartenenza della ricorrente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)