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Sez. L, Sentenza n. 1038 del 13/02/1990 (Rv. 465293 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE - PERIODO DI PROVA - GIORNI DI RIPOSO SETTIMANALE - COMPUTABILITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1990-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465293-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE - PERIODO DI PROVA - GIORNI DI RIPOSO SETTIMANALE - COMPUTABILITÀ - FATTISPECIE.*

Il periodo di prova, al compimento del quale l'assunzione del lavoratore diviene definitiva, va determinato tenendo conto, in Mancanza di diversa revisione della disciplina collettiva, dei giorni di riposo settimanale ex art. 2109, primo comma, cod. civ., i quali - a differenza di festività, permessi, malattia e ferie - non possono configurarsi come cause sospensive della prestazione lavorativa (lato sensu), ma attengono alle modalità di erogazione della medesima, integrando nella sua continuità dinamica il rapporto di lavoro allo stesso modo delle ore eccedenti l'orario di lavoro giornaliero. (nella specie, la S.C., enunciando il principio suesposto, ha giudicato corretta la motivazione dell'impugnata sentenza, la quale, con riferimento all'art. 5 del contratto collettivo nazionale del 6 maggio 1983, aveva ritenuto che l'espressione "effettivo servizio prestato" non escludesse la computabilità, ai fini del periodo di prova, dei riposi settimanali.) (V 6982/87, mass n 455159; (V 5831/87, mass n 565338; (V 4593/87, mass n 453261; (V 233/85, mass n 438462; (V 4739/82, mass n 422699; (V 5381/79, mass n 401969).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)