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Sez. L, Sentenza n. 17507 del 26/06/2008 (Rv. 603751 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO | Omesso o tardivo versamento dei contributi - Sanzioni civili - Applicabilità - Mancato o ritardato invio, da parte dell'istituto previdenziale, dei bollettini per il pagamento - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603751-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO

Le sanzioni civili, quali le somme aggiuntive o gli interessi compensativi, previste per l'omesso o tardivo versamento dei contributi previdenziali, costituiscono una conseguenza automatica dell'inadempimento, in funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva e di predeterminazione legale della misura del danno subito dall'Istituto previdenziale, prescindendo da qualsiasi indagine circa l'imputabilità e la colpa dell'inadempimento. Conseguentemente, l'omesso o tardivo invio al domicilio dell'obbligato dei bollettini postali, destinati al pagamento dei contributi, non esclude, nel caso di omesso o tardivo adempimento dell'obbligazione contributiva, la soggezione dell'inadempiente alle sanzioni civili.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)