Sez. 5, Sentenza n. 30176 del 18/06/2002 Cc. (dep. 28/08/2002) Rv. 222394 - 01
ACQUE | Acque pubbliche sotterranee - Prelievo da parte del proprietario del fondo - Utilizzo dell'acqua per finalità domestiche - Configurabilità del delitto di furto - Esclusione - Fattispecie.
ACQUE
La sussistenza del delitto di furto di acque sotterranee da parte del proprietario del fondo, che sia privo dell'autorizzazione prevista dall'art. 73 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, può escludersi solo se l'utilizzo dell'acqua è funzionale ad un uso domestico, quale l'innaffiamento del giardino o dell'orto oppure l'abbeveraggio del bestiame (nel caso di specie, la Corte ha ritenuto configurabile il reato di furto, in quanto il prelievo dell'acqua serviva per impastare il calcestruzzo per la costruzione di una abitazione sul fondo del proprietario).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 7, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 93, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 95, Legge 05/01/1994 num. 36 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)