Sez. 5, Sentenza n. 26877 del 05/05/2004 Ud. (dep. 15/06/2004) Rv. 229878 - 01
ACQUE | Prelievo abusivo di acque dal sottosuolo - Integrazione del solo illecito amministrativo di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 1999 e non anche della fattispecie di cui all'art. 624 cod. pen. - Concorso apparente di norme - Sussistenza - Ragioni.
ACQUE
Il prelievo abusivo di acque dal sottosuolo - in virtù dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 1999, che ha sostituito l'art. 17 del R.D. n. 1775 del 1933, disponendo che la derivazione o l'utilizzazione dell'acqua pubblica per uso industriale, senza provvedimento autorizzativo o concessivo dell'autorità competente, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5 a 50 milioni - integra esclusivamente un illecito amministrativo ed è attualmente punito solo con la sanzione amministrativa di cui al predetto art. 23 e non anche a titolo di furto, ex art. 624 cod. pen.; tra le norme in considerazione (artt. 23 D.Lgs. n. 152 del 1999 e 624 cod.pen. citati) sussiste, infatti, un'ipotesi di concorso apparente - nel quale, a fronte dell'omogeneità della materia regolata (sottrazione e impossessamento di un bene altrui per proprio vantaggio), il predetto art. 23 presenta carattere speciale rispetto alla disposizione codicistica - disciplinata dall'art. 9 della legge n. 689 del 1981, che afferma anche nell'ipotesi di concorso tra norme penali ed amministrative il principio per il quale la norma speciale prevale su quella generale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 17 CORTE COST., Legge 11/05/1999 num. 152 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)