Sez. 3, Sentenza n. 5676 del 10/04/2003 (Rv. 562075 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'opponente - Conseguenze - Estinzione del giudizio - Opposizione all'estinzione da parte dell'opposto - Presupposti - Interesse alla prosecuzione - Individuazione - Domanda ex art. 96 cod. proc. civ. - Rilevanza - Esclusione.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
La rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'attore in opposizione a decreto ingiuntivo determina l'estinzione del giudizio stesso in assenza di un interesse sostanziale del creditore opposto alla prosecuzione del giudizio, interesse sussistente quando l'opposto si sia costituito ed abbia avanzato richieste di merito e non ravvisabile, al contrario, nel caso di richiesta di condanna dell'opponente per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.. Infatti, il relativo giudizio presuppone lo svolgimento del processo, mentre l'effetto della rinuncia agli atti è quello di privare il giudice del potere dovere di emanare la sentenza di merito o di rendere nulla "ex nunc" la procedura.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)