Sez. 1, Sentenza n. 22549 del 05/11/2010 (Rv. 615610 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Rinuncia stragiudiziale all'opposizione da parte dell'opponente - Conseguenze - Estinzione del giudizio e definitività dell'ingiunzione - Esclusione - Insinuazione al passivo fallimentare del credito - Iscrizione ipotecaria eseguita sulla base del predetto decreto ingiuntivo - Opponibilità alla massa - Esclusione.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
La rinuncia stragiudiziale all'opposizione a decreto ingiuntivo che non si traduca in una rinuncia agli atti del giudizio formalizzata dall'opponente ai sensi dell'art. 306 cod. proc. civ., non determina né l'estinzione del giudizio né la definitività dell'ingiunzione. Pertanto, sopravvenuto il fallimento dell'opponente, la formale pendenza del giudizio di opposizione determina l'inopponibilità al fallimento dell'intervenuta rinuncia, avendo il credito azionato in via monitoria ancora natura di "res litigiosa"e dovendo, conseguentemente disporsene l'ammissione al passivo in chirografo anche quando sia stata iscritta, in virtù della provvisoria esecuzione del decreto opposto, ipoteca giudiziale anteriormente al fallimento.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 95, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)