Sez. L, Sentenza n. 3581 del 17/07/1978 (Rv. 393084 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO DA PARTE DELL'OPPONENTE - ACCETTAZIONE DA PARTE DELL'OPPOSTO - NECESSITA - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO DA PARTE DELL'OPPONENTE - ACCETTAZIONE DA PARTE DELL'OPPOSTO - NECESSITA - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
La rinuncia agli Atti del giudizio da parte dell'attore in opposizione a decreto ingiuntivo determina l'Estinzione del giudizio stesso senza necessita di accettazione da parte dello opposto, quando quest'ultimo, tendendo esclusivamente ad una pronuncia negativa sull'esistenza di un presupposto processuale (per tardivita dell'opposizione) non ha alcun interesse giuridicamente apprezzabile alla prosecuzione del giudizio dal momento che, attraverso la rinuncia, raggiunge lo scopo dell'eliminazione del rapporto giuridico processuale cui mirava la chiesta pronuncia.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)