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Sez. 1, Sentenza n. 11894 del 20/05/2006 (Rv. 589166 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Soggetto rivestente in atto la carica di consigliere comunale - Ineleggibilità alla carica di sindaco di altro Comune - Sussistenza - Art. 60, primo comma, numero 12), T.U. n. 267 del 2000 - Portata e fondamento - Vicinanza o meno tra i due Comuni - Irrilevanza - Rimozione della causa di ineleggibilità - Esclusivamente per effetto della tempestiva e formale presentazione delle dimissioni - Richiesta di collocamento in aspettativa - Idoneità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589166-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)

È ineleggibile alla carica di sindaco chi sia consigliere in carica di altro Comune: difatti l'art. 60, primo comma, numero 12), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - il quale riproduce, con una formula riassuntiva, l'impedimento stabilito dalla normativa previgente al nuovo testo unico sull'ordinamento degli enti locali - con l'uso dell'avverbio "rispettivamente" intende, non già prefigurare una pedissequa simmetria, quanto alle limitazioni alla eleggibilità, tra cariche identiche (sindaco con sindaco di altro Comune, consigliere comunale con consigliere di altro Comune), bensì limitare, a chi rivesta una carica all'interno dell'organo elettivo, l'accesso ad altro organo omologo, sia come consigliere che come sindaco, posta la indiscutibile appartenenza di quest'ultimo al consiglio comunale e la sua partecipazione alle relative funzioni. Né - tenuto conto del fondamento della ineleggibilità in questione, da rinvenire, non già nel "metus publicae potestatis" e nella correlata esigenza di genuinità del voto, ma nel principio, introdotto agli albori della rinascita democratica del nostro Paese (d.lgs.lgt. 7 gennaio 1946, n.1), secondo il quale un soggetto non può far parte di più assemblee rappresentative di altrettanti collettività comunali - all'indicata causa di ineleggibilità (la quale cessa solo per effetto delle formali dimissioni preventive del componente del consiglio che intenda esercitare il proprio diritto di elettorato passivo, non essendo possibili rimedi equipollenti, del tipo del collocamento in aspettativa, previsto per altre ipotesi di ineleggibilità) è di ostacolo il fatto che il luogo in cui la carica viene in atto esercitata sia lontano dall'altro Comune.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 60 CORTE COST., Decr. Legisl. Luogoten. 07/01/1946 num. 1 art. 20, Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)