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Sez. 4, Sentenza n. 7724 del 07/11/2001 Ud. (dep. 27/02/2002) Rv. 220945 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - IN GENERE | Operatore di polizia giudiziaria che risponde alle chiamate pervenute sul telefono cellulare dell'arrestato - Deposizione sul contenuto delle chiamate - Utilizzabilità - Applicabilità della disciplina sulle intercettazioni telefoniche - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220945-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - IN GENERE

L'attività posta in essere dall'agente di polizia giudiziaria il quale, subito dopo l'arresto dell'indagato, risponda alle telefonate che pervengono all'apparecchio cellulare di quest'ultimo, non è qualificabile come "intercettazione" e non è, quindi, soggetta alla disciplina di cui agli artt. 266 e seguenti cod. proc. pen., giacché la presenza dell'indagato, comportando la piena consapevolezza, da parte sua, dell'interferenza in atto, esclude che la medesima presenti l'indispensabile requisito della insidiosità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)