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Sez. 4, Sentenza n. 734 del 27/11/2001 Cc. (dep. 10/01/2002) Rv. 220944 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SOMMARIE INFORMAZIONI - IN GENERE | Sequestro di telefono cellulare - Notizie apprese rispondendo alle chiamate ivi pervenute - Utilizzabilità ai fini della prosecuzione delle indagini - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220944-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SOMMARIE INFORMAZIONI - IN GENERE

In tema di attività di polizia giudiziaria, è legittimo, una volta ottenuto con il sequestro la disponibilità di un telefono cellulare costituente mezzo per la commissione del reato (nella specie relativo a spaccio di stupefacenti), che l'operatore di p.g. risponda alle telefonate che pervengono all'apparecchio ed utilizzi le notizie così raccolte per l'assunzione di sommarie informazioni dagli interlocutori, ai sensi dell'art. 351 cod. proc. pen., non venendo in rilievo in tale ipotesi né le disposizioni sulle intercettazioni telefoniche néla tutela costituzionale della segretezza delle comunicazioni di cui all'art. 15 Cost., trattandosi di attività che rientra nelle funzioni proprie della polizia giudiziaria, volta ad assicurare le fonti di prova e raccogliere ogni elemento utile per la ricostruzione del fatto e l'individuazione del colpevole.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 351, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 351, Costituzione art. 15, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 55 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 55 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)