Sez. 2, Sentenza n. 198 del 23/01/1997 Cc. (dep. 13/02/1997) Rv. 207130 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - INUTILIZZABILITÀ | Contenuto di una comunicazione telefonica conosciuto da un operatore di polizia giudiziaria che, non autorizzato, ha risposto alla chiamata diretta all'indagato - Violazione del diritto alla segretezza delle comunicazioni - Conseguenze - Inutilizzabilità della prova.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - INUTILIZZABILITÀ
Non può essere utilizzato ai fini cautelari, in applicazione del divieto posto dall'art. 191 cod. proc. pen., il contenuto di una comunicazione telefonica pervenuta all'apparecchio a disposizione dell'indagato al quale abbia risposto di sua iniziativa un operatore della polizia giudiziaria che tale contenuto abbia poi riferito; in assenza di autorizzazione dell'interessato, infatti, siffatto comportamento integra una violazione del diritto alla segretezza delle comunicazioni (art. 15 Cost.), dalla quale non può che derivare l'inutilizzabilità degli elementi così acquisiti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 191 CORTE COST., Costituzione art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)