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Sez. U, Sentenza n. 2288 del 08/07/1972 (Rv. 359636 - 01)

CONSORZI - AGRICOLTURA - CONSORZI DI BONIFICA - DIRITTO SOGGETTIVO DEI PROPRIETARI CONSORZIATI ALL'ADOZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE - INSUSSISTENZA - ATTUAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA - DIRITTO SOGGETTIVO DEI PROPRIETARI CONSORZIATI ALL'UTILIZZAZIONE DI ESSA - LIMITI - ESECUZIONE DA PARTE DEL CONSORZIO DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALL'OPERA DI BONIFICA - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1972-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359636-01

CONSORZI - AGRICOLTURA - CONSORZI DI BONIFICA - DIRITTO SOGGETTIVO DEI PROPRIETARI CONSORZIATI ALL'ADOZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE - INSUSSISTENZA - ATTUAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA - DIRITTO SOGGETTIVO DEI PROPRIETARI CONSORZIATI ALL'UTILIZZAZIONE DI ESSA - LIMITI - ESECUZIONE DA PARTE DEL CONSORZIO DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALL'OPERA DI BONIFICA - LIMITI - FATTISPECIE.*

I proprietari associati in un consorzio di bonifica non hanno un diritto soggettivo, ma un mero interesse legittimo, all'adozione delle opere pubbliche inerenti al servizio di bonifica. Tuttavia, qualora una determinata opera sia stata attuata, i singoli consorziati acquistano, nei confronti sia dei terzi che della pubblica amministrazione, un diritto soggettivo, costituente manifestazione del piu ampio diritto di proprieta sui fondi bonificati, ad utilizzare l'opera pubblica ed a conseguirne i vantaggi. Tale diritto sussiste sino a che la stessa pa nell'apprezzamento discrezionale dei fini di bonifica e dei mezzi per attuarla, non adotti provvedimenti che, incidendo su tale opera, facciano venir meno, in tutto o in parte, tali vantaggi. Pertanto, fino a che cio non si sia verificato, il consorzio, nell'esecuzione di un provvedimento amministrativo relativo all'opera di bonifica deve contenere la propria attivita nel rispetto delle situazioni di diritto soggettivo dei singoli consorziati al funzionamento dell'opera, che non sono state affievolite da quel provvedimento o che, addirittura, sono state da questo confermate o poste in essere. (nella specie, alcuni proprietari di terreni siti nel comprensorio di un consorzio di bonifica, avevano richiesto la condanna di tale ente al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'allagamento dei loro fondi causato dal fatto che, nell'esecuzione del provvedimento di sostituzione di una delle due pompe dell'idrovora, il consorzio aveva tenuto una condotta negligente consistente nell'aver tolto la vecchia pompa prima che fosse apprestata quella nuova e nel non aver istallato quest'ultima prima del sopravvenire delle piogge autunnali. Il consorzio aveva eccepito il difetto della giurisdizione ordinaria, adducendo che i proprietari consorziati non avevano un diritto soggettivo all'espletamento del servizio di bonifica. La SC ha respinto tale eccezione, enunziando il principio di cui in massima).*

Riferimenti normativi: Legge 13/02/1933 num. 215 art. 91, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)