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Sez. 3, Sentenza n. 1440 del 09/02/2000 (Rv. 533666 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ESECUZIONE PROVVISORIA (DELLA) - APPELLO - SOSPENSIONE | Istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado - Mancata pronuncia da parte del giudice d'appello - Censurabilità in cassazione da parte del soccombente - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533666-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ESECUZIONE PROVVISORIA (DELLA) - APPELLO - SOSPENSIONE

Dalla esecutività per legge della sentenza di secondo grado deriva che la parte soccombente non ha interesse a dolersi con ricorso per cassazione, della mancata pronuncia, da parte del giudice di appello, sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 283 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)