Sez. L, Sentenza n. 3076 del 18/05/1984 (Rv. 435118 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - SPOSTAMENTI DEL LAVORATORE DA UN'UNITÀ PRODUTTIVA AD UN'ALTRA - CONDIZIONI - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - SPOSTAMENTI DEL LAVORATORE DA UN'UNITÀ PRODUTTIVA AD UN'ALTRA - CONDIZIONI - LIMITI.*
Poiché il disposto dell'ultima parte dell'art. 2103 (nuovo testo) cod. civ. mira ad evitare al lavoratore il disagio derivante dal mutamento del luogo di lavoro, con allontanamento del centro dell'attività lavorativa da quello della sua vita familiare, la sussistenza di ragioni tecniche, organizzative e produttive non è richiesta per spostamenti da un'unità produttiva ad un'altra che non comportino alcun apprezzabile mutamento del luogo di lavoro. (V 2691/77, mass n 386346; (Conf 3419/82, mass n 421395).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)