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Sez. L, Sentenza n. 3419 del 03/06/1982 (Rv. 421395 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - SPOSTAMENTO DA UNA UNITÀ PRODUTTIVA AD UN'ALTRA CON COMPORTANTE MUTAMENTO TOPOGRAFICO DEL LUOGO DI LAVORO - RAGIONI TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PRODUTTIVE GIUSTIFICATRICI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421395-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - SPOSTAMENTO DA UNA UNITÀ PRODUTTIVA AD UN'ALTRA CON COMPORTANTE MUTAMENTO TOPOGRAFICO DEL LUOGO DI LAVORO - RAGIONI TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PRODUTTIVE GIUSTIFICATRICI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Poiché il disposto dell'ultima parte dell'art. 2103 cod. civ. (nel testo di cui all'art. 13 della legge n. 300 del 1970) mira ad evitare al lavoratore il disagio derivante dal mutamento del luogo di lavoro, con allontanamento del centro dell'attività lavorativa da quello della sua vita familiare, la sussistenza di ragioni tecniche, organizzative e produttive non è richiesta per spostamenti da un'unità produttiva ad un'altra che non comportino alcun mutamento topografico del luogo di lavoro. (V 2691/77, mass n 386346).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)