Sez. 5, Sentenza n. 14710 del 21/11/2001 (Rv. 550455 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Operazioni di locazione finanziaria - Consegna del bene all'utilizzatore - Mancanza - Detrazione IVA addebitata a titolo di rivalsa - Inammissibilità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In tema di IVA, e con riguardo ad operazioni di locazione fissazione ai fini della alla detrazione dell'imposta, ai sensi dell'art. 6 d.P.R. n. 633/1972, la cessione di beni si considera avvenuta, se concerne beni mobili, con la consegna del bene al locatario utilizzatore, con la conseguenza che, qualora per un accordo tra fornitore ed utilizzatore, cui sia rimasto estraneo il concedente, la consegna non avvenga effettivamente, il concedente non può operare la detrazione.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1973 num. 633 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)