Sez. 5, Sentenza n. 1851 del 18/02/2000 (Rv. 534066 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Operazione di locazione finanziaria - Consegna del bene all'utilizzatore - Mancanza in conseguenza di accordo simulatorio tra fornitore ed utilizzatore del bene - IVA addebitata in rivalsa dal fornitore al concedente finanziatore - Detraibilità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In tema di IVA e con riguardo ad operazioni di locazione finanziaria, qualora la fornitura del bene all'utilizzatore non sia effettiva in conseguenza di un accordo simulatorio fra fornitore ed utilizzatore, il concedente - finanziatore - anche se in buona fede perché estraneo all'accordo - non può portare in detrazione l'ammontare che la fattura rilasciata dal fornitore (apparente) indichi quale imposta addebitata a titolo di rivalsa.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)