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Sez. 5, Sentenza n. 9665 del 24/07/2000 (Rv. 538696 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Operazione di leasing - Bene concesso in locazione finanziaria - Mancata consegna all'utilizzatore per un accordo tra questo e il fornitore - Concedente - Detrazione dell'IVA addebitata a titolo di rivalsa - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2000-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538696-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema di IVA, qualora per un accordo tra fornitore ed utilizzatore, cui sia rimasto estraneo il concedente, sia mancata la consegna del bene, l'operazione di leasing non assolve alla sua funzione fondamentale, che è quella di concedere in godimento, per un corrispettivo predeterminato, un bene venduto o prodotto da altri, risolvendosi in una sorta di finanziamento per il soggetto che appare come venditore del bene, ma che in realtà non ne ha mai perso la disponibilità. Quando ciò avviene, dato lo stretto collegamento funzionale che intercorre tra il contratto di acquisto e quello di concessione in godimento, l'operazione di leasing non può considerarsi realizzata, con la conseguenza che il concedente non può portare in detrazione la somma che la fattura, rilasciata da colui che appare come fornitore, indichi quale I.V.A. addebitata a titolo di rivalsa.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)