Sez. L, Sentenza n. 5665 del 18/11/1985 (Rv. 442861 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - DETERMINAZIONE DA PARTE DI ACCORDO AZIENDALE - AMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - DETERMINAZIONE DA PARTE DI ACCORDO AZIENDALE - AMMISSIBILITÀ.*
Per la Determinazione dei requisiti di appartenenza alle varie categorie dei prestatori di lavoro occorre far riferimento ex art. 2095 cpv. Cod. civ. alla contrattazione collettiva - oltre che ad eventuali leggi speciali - e pertanto anche un accordo aziendale (anch'esso fonte di normazione collettiva, che come tale può derogare al contratto collettivo nazionale) può determinare i profili professionali delle varie qualifiche e categorie, prevedendo anche eventualmente - come condizione di miglior favore - qualifiche superiori rispetto a quelle che spetterebbero ai lavoratori sulla base della normativa del contratto collettivo. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito il quale - rispetto ad una definizione di impiegato di concetto contenuta nel contratto nazionale di categoria secondo cui le mansioni di tale qualifica erano connotate da discrezionalità, autonomia e rilevante applicazione intellettuale - aveva correttamente dato rilievo ad un contratto aziendale che, allargando l'area di tale qualifica, vi aveva ricompreso anche delle mansioni tipicamente d'ordine). (V 3594/84, mass n 435585; (V 2808/84, mass n 434843; (V 603/84, mass n 432843).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)