Sez. L, Sentenza n. 603 del 25/01/1984 (Rv. 432843 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - VARIAZIONI DELL'INQUADRAMENTO DELLA CATEGORIA - ACCORDI AZIENDALI - PRECISIONE DI UNO SVILUPPO DI CARRIERA PER GRADI NELL'AMBITO DELLA CATEGORIA DEGLI IMPIEGATI SENZA DISTINZIONE DI TALI GRADI PER LIVELLI DI MANSIONI - LEGITTIMITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - VARIAZIONI DELL'INQUADRAMENTO DELLA CATEGORIA - ACCORDI AZIENDALI - PRECISIONE DI UNO SVILUPPO DI CARRIERA PER GRADI NELL'AMBITO DELLA CATEGORIA DEGLI IMPIEGATI SENZA DISTINZIONE DI TALI GRADI PER LIVELLI DI MANSIONI - LEGITTIMITÀ.*
Nel nostro ordinamento non esiste un principio generale, di parità di trattamento nei rapporti di lavoro, non desumibile, in particolare, né dall'art. 36 cost., che fissa il criterio della proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione con esclusivo riferimento al singolo rapporto di lavoro (a prescindere, quindi, da ogni comparazione intersoggettiva), né dall'art. 3 cost., che stabilisce l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, e non anche nello ambito degli accordi privatistici (come i contratti collettivi di lavoro), costituenti in ogni caso Atti di autonomia negoziale. Conseguentemente, non contrasta con alcun precetto costituzionale l'accordo aziendale che preveda uno sviluppo di carriera per gradi nell'ambito della categoria degli impiegati, senza distinzione (se non in via del tutto eccezionale) di tali gradi per livelli di mansioni. (V 4477/83, mass n 429364; (V 4178/76, mass n 382856).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)