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Sez. 5, Sentenza n. 17054 del 21/07/2010 (Rv. 614541 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Fabbricati iscritti in catasto - Comune - Esclusione dall'imposta per ruralità - Preclusione - Fondamento - Fattispecie relativa ad immobili appartenenti ad una cooperativa agricola.
Stato
decisa il 2010-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614541-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

Il Comune, relativamente ai fabbricati iscritti in catasto, deve applicare l'imposta comunale sugli immobili (ICI), attenendosi ai criteri fissati nell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, senza essere autonomamente legittimato all'impugnativa della rendita, né può riconoscere l'esclusione dall'imposta se sussistano i caratteri di ruralità per i predetti immobili - come invece ritenuto dalla circolare dell'Agenzia del Territorio 26 febbraio 2010 n. 10933 nella parte in cui afferma che "i requisiti necessari e sufficienti per il riconoscimento del carattere di ruralità di un immobile sono del tutto indipendenti dalla categoria catastale attribuita al medesimo immobile" - poiché tale possibilità, oltre a rivelarsi incompatibile col predetto difetto di legittimazione, risulterebbe, in via di principio, sovvertitrice dei criteri legali fissati nell'art. 5, comma 2, cit. (Nella specie, è stata esclusa la possibilità di riconoscere carattere di ruralità ad immobili appartenenti ad una cooperativa agricola, iscritti in catasto alle categorie A/4 e D/1, destinati ad operazioni di manipolazione, trasformazione e conservazione delle uve, in continuazione dell'attività agraria dei singoli coltivatori, soci della cooperativa).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)