Sez. 5, Sentenza n. 24299 del 18/11/2009 (Rv. 614851 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Fabbricato di una società cooperativa utilizzato per la manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli dei soci - Carattere rurale - Configurabilità - Conseguenze - Esenzione dell'imposta - Configurabilità.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il fabbricato di una società cooperativa che, indipendentemente dalla sua iscrizione nel catasto fabbricati, sia utilizzato per la manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli dei soci, ha le caratteristiche di ruralità di cui all'art. 9 del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133 e non è, quindi, soggetto ad imposta, in quanto l'art. 23, comma 1-bis, del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, interpretando autenticamente l'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 - contenente la definizione di fabbricato rilevante ai fini dell'applicazione dell'ICI - stabilisce che detto articolo va inteso nel senso che non si considerano tali le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, aventi i requisiti di ruralità di cui al predetto art. 9.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 9, Decreto Legge 30/12/2008 num. 207 art. 23 com. 1, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)