Sez. 5, Sentenza n. 15321 del 10/06/2008 (Rv. 603485 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Applicazione del trattamento agevolato - Natura rurale dell'immobile - Rilevanza ai fini dell'accatastamento e dell'attribuzione della rendita - Sussistenza - Contestazione dell'attribuzione della rendita nei confronti del Comune - Esclusione - Rilevanza dell'art. 9 d.l. 30.12.93 n. 567 (convertito in legge 26 febbraio 1994, n. 133) e successive modifiche ed integrazioni - Esclusione - Portata.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il requisito della "ruralità" del fabbricato, ai fini del trattamento agevolato, non esclude l'assoggettamento del medesimo all'imposta, ma produce effetti solo ai fini dell'accatastamento e dell'eventuale attribuzione della rendita, poiché l'iscrizione nel catasto dei fabbricati e l'attribuzione della rendita costituiscono presupposti (contestabili unicamente nei confronti dell'organo preposto alle relative operazioni e non nei confronti del comune) necessari e sufficienti ai fini dell'assoggettamento dell'immobile all'imposta stessa, senza che possano indurre a diversa conclusione l'art. 9 del d.l. 30 dicembre 1993, n. 567 (convertito in legge 26 febbraio 1994, n. 133) e le successive modifiche ed integrazioni di cui al d.P.R. 23 marzo 1998, n. 139 e al d.l. 1 ottobre 2007, n. 159 (convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222), che hanno influito sui criteri della classificazione catastale e dell'attribuzione della rendita, ma non hanno determinato la non assoggettabilità all'ICI del fabbricato qualificato come "rurale".
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1993 num. 567 art. 9, Decreto Legge 29/11/2007 num. 222 CORTE COST., Legge 26/02/1994 num. 133 CORTE COST., DPR 23/03/1998 num. 139, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)