Sez. 2, Sentenza n. 6697 del 16/07/1994 (Rv. 487411 - 01)
Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Clausola limitativa dell'opponibilità dell'inadempimento | Clausola "solve et repete" - Mancata esecuzione totale o parziale della controprestazione - Opponibilità.
Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Clausola limitativa dell'opponibilità dell'inadempimento
La garanzia da eccezioni dilatorie, propria della clausola "solve et repete", non ha un'efficacia tale da paralizzare in toto l'exceptio inadimpleti contractus, bensì resta correlata all'ambito di operatività dell'exceptio non rite adimpleti contractus, sicché essa non incide sulla possibilità di far valere la mancata esecuzione, totale o parziale della controprestazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1462 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)