Sez. 1, Sentenza n. 1742 del 17/05/1976 (Rv. 380512 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - IN GENERE - IURA NOVIT CURIA - LIMITI - FONTI NON DI DIRITTO OGGETTIVO - PRESUPPOSTO - POSSIBILITA DI CONOSCENZA - NORME NON SCRITTE O NON PUBBLICATE PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE O SCRITTE E PUBBLICATE MA APPARTENENTI AD ALTRI ORDINAMENTI - DOVERE ASSOLUTO DEL GIUDICE DI PROCURARSENE LA CONOSCENZA - ESCLUSIONE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - IN GENERE - IURA NOVIT CURIA - LIMITI - FONTI NON DI DIRITTO OGGETTIVO - PRESUPPOSTO - POSSIBILITA DI CONOSCENZA - NORME NON SCRITTE O NON PUBBLICATE PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE O SCRITTE E PUBBLICATE MA APPARTENENTI AD ALTRI ORDINAMENTI - DOVERE ASSOLUTO DEL GIUDICE DI PROCURARSENE LA CONOSCENZA - ESCLUSIONE.*
Il principio iura novit curia, la cui influenza nella logica del giudizio sta nell'elevare a dovere d'ufficio la ricerca del 'dirittò lasciando sempre a carico delle parti la prova del 'fattò, va inteso nel suo giusto limite e con un temperamento. Il limite e che deve trattarsi di vere e proprie fonti di diritto oggettivo (art 1 disp preliminari del cod civ), ossia di precetti contrassegnati dal duplice connotato della normativita e della giuridicita; con esclusione, quindi, sia di quelli aventi carattere normativo ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia di quelli aventi carattere giuridico ma non normativo (come gli Atti di autonomia privata o i negozi di diritto amministrativo), o la cui normativita e puramente interna (come gli statuti degli enti o i cosiddetti regolamenti interni). Il temperamento e che, pur trattandosi di norme giuridiche, il giudice intanto ha l'Obbligo di ricercarle e di applicarle malgrado la mancata cooperazione delle parti in quanto egli abbia la concreta possibilita di conoscerle, ma senza dover ricorrere a fonti estranee alla sua scienza ufficiale e tanto meno a indagini personali involgenti l'Esercizio di attivita istruttorie non previste dalle leggi ne richieste dalle parti. Detta possibilita di conoscenza e in re ipsa per quanto concerne gli Atti normativi generali, come quelli inseriti nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti (art 1, nn 1 e 2, e art 10 disp prel citate), la cui pubblicazione da un lato dispensa da ogni prova e dall'altro esclude l'ignoranza. Uguale possibilita non sussiste per quelle norme giuridiche le quali, o perche non sono scritte (come gli Usi), o perche pur essendo scritte non sono pubblicate (o lo sono solo localmente, come i regolamenti comunali contenuti in Atti formalmente amministrativi e sottoposti al controllo dell'autorita tutoria) o perche, pur essendo scritte e pubblicate, appartengono ad altri ordinamenti (leggi straniere), escludono che il giudice debba procurarsene la conoscenza ad ogni costo, fino ad addossarsi l'Onere di sopperire all'inerzia della parte che le invoca senza provarle. (nella specie la suprema Corte, enunciando il principio di cui in massima, ha escluso che il principio iura novit curia potesse applicarsi, fra l'altro, alla convenzione - relativa ad una concessione-contratto - che era stata approvata e resa esecutoria con un provvedimento avente carattere formalmente legislativo).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1, Cod. Civ. art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)