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Sez. 5, Sentenza n. 28597 del 07/04/2017 Ud. (dep. 08/06/2017) Rv. 270242 - 01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA | Assunzione di ufficio di nuovi mezzi di prova - Diritto delle parti alla prova contraria - Sussistenza - Ammissibilità della prova richiesta - Condizioni.
Stato
decisa il 2017-04-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270242-01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA

Nel caso di assunzione di ufficio di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., è riconosciuto alle parti il diritto alla prova contraria, la cui istanza di ammissione integra a tutti gli effetti una richiesta ai sensi dell'art. 495, comma secondo, cod. proc. pen., ma, ai fini del vaglio della ammissibilità della stessa sotto il profilo della non manifesta superfluità o irrilevanza ai sensi dell'art. 190 cod. proc. pen., la parte istante ha l'onere di indicare specificamente i temi sui quali verte la controprova richiesta, atteso che quest'ultima, a differenza di quella articolata su temi indicati dalle parti, deve riferirsi ai fatti sui quali il giudice ha ritenuto indispensabile il supplemento istruttorio ai fini della decisione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)