Sez. 3, Sentenza n. 16344 del 08/03/2005 Cc. (dep. 02/05/2005) Rv. 231625 - 01
SPORT | Competizioni sportive - Provvedimento del Questore emesso a norma dell'art. 6 della Legge n. 401 del 1989 - Obbligo di comunicazione al Procuratore della Repubblica - Applicabilità alla sola prescrizione dell'obbligo di presentazione presso i competenti uffici di polizia.
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In tema di competizioni sportive, è soggetto all'immediata comunicazione al Procuratore della Repubblica - ai fini dell'inoltro della richiesta di convalida al giudice per le indagini preliminari - solo il provvedimento del Questore emesso ai sensi dell'art. 6, comma secondo della Legge n. 401 del 1989, con il quale l'organo amministrativo prescrive al soggetto, al quale è imposto il divieto di accesso nei luoghi ove si svolgono determinate manifestazioni sportive, anche l'obbligo di comparire personalmente presso gli uffici di polizia territorialmente competenti nel corso della giornata in cui si svolgono le suddette manifestazioni sportive.
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 2 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)