Sez. 1, Sentenza n. 42744 del 15/10/2003 Cc. (dep. 07/11/2003) Rv. 226363 - 01
SPORT | Manifestazioni sportive - Provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di comparizione dinanzi all'autorità di polizia - Sindacato del giudice - Limiti.
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Nel procedimento di convalida del provvedimento del questore che, a norma dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 e succ. modd., nel far divieto a taluno di assistere a competizioni agonistiche, gli abbia imposto l'obbligo di presentarsi dinanzi all'autorità di polizia in concomitanza con lo svolgimento di dette competizioni, il sindacato del giudice è limitato alla verifica della legittimità del citato provvedimento, sotto il profilo della sussistenza, o non, dei relativi presupposti, soggettivi e oggettivi. Ne consegue che il controllo giurisdizionale non può investire, aumentandone o diminuendone l'ambito di applicazione, la durata, il contenuto delle prescrizioni, le quali sono rimesse alla valutazione discrezionale del questore.
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)