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Sez. 3, Sentenza n. 31584 del 30/05/2002 Cc. (dep. 23/09/2002) Rv. 223414 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Luoghi in cui si svolgono manifestazioni agonistiche - Divieto di accesso disposto dal questore - Convalida del giudice - Necessità di valutazione della concreta pericolosità del soggetto - Esclusione - Richiamo in motivazione agli elementi indicati nel provvedimento amministrativo - Sufficienza.
Stato
decisa il 2002-05-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223414-01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE

In sede di convalida del provvedimento assunto dal questore a norma dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, con il quale si faccia divieto di accesso a luoghi in cui si svolgono manifestazioni agonistiche e si impongano prescrizioni da adempiere in concomitanza di dette manifestazioni, il giudice è chiamato a verificare solo la sussistenza dei presupposti che legittimano l'adozione del provvedimento amministrativo. Ne consegue che non è richiesta alcuna valutazione sulla concreta pericolosità del soggetto, e che la motivazione della convalida può esaurirsi nell'attestazione che le argomentazioni dell'autorità di pubblica sicurezza circa la ricorrenza dei presupposti del provvedimento sono state esaminate e condivise dal giudice procedente.

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)