Sez. L, Sentenza n. 14475 del 19/11/2001 (Rv. 550349 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE | Lavoratore colpito da tubercolosi o da altra grave malattia specificamente tutelata dalla normativa legale o contrattuale con il prolungamento del comporto ordinario - Onere di comunicare al datore di lavoro l'insorgenza e la natura della malattia prima della scadenza del comporto ordinario - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE
Il lavoratore colpito da tubercolosi o da altra malattia di particolare gravità per la quale è previsto dalla disciplina legale o contrattuale l'obbligo del datore di lavoro di conservazione del posto per periodi di tempo eccedenti il limite massimo del comporto ha l'onere di dare notizia al datore di lavoro della insorgenza e della natura della malattia da cui è affetto in pendenza del periodo di comporto ordinario, prima cioè che il datore di lavoro eserciti la facoltà di recesso consentitagli dall'art. 2110 alla scadenza del comporto ordinario, salva restando la particolare disciplina prevista in favore delle lavoratrici madri. (Nella specie un lavoratore colpito da tubercolosi aveva comunicato al datore di lavoro la natura della malattia più di un anno dopo il recesso; la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha affermato la legittimità del licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto ordinario effettivamente avvenuto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 06/08/1975 num. 419 art. 10, Legge 14/12/1970 num. 1089 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)