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Sez. L, Sentenza n. 7 del 03/01/1984 (Rv. 432251 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DEL POSTO AI LAVORATORI SUBORDINATI AFFETTI DA TUBERCOLOSI FINO A SEI MESI DOPO LA DATA DI DIMISSIONE DAL LUOGO DI CURE PER AVVENUTA GUARIGIONE O STABILIZZAZIONE - NOZIONE DI LUOGO DI CURA - ESTENSIONE DELLA NORMA ANCHE PER I LAVORATORI PER I QUALI NON VI SIA STATO RICOVERO OSPEDALIERO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432251-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DEL POSTO AI LAVORATORI SUBORDINATI AFFETTI DA TUBERCOLOSI FINO A SEI MESI DOPO LA DATA DI DIMISSIONE DAL LUOGO DI CURE PER AVVENUTA GUARIGIONE O STABILIZZAZIONE - NOZIONE DI LUOGO DI CURA - ESTENSIONE DELLA NORMA ANCHE PER I LAVORATORI PER I QUALI NON VI SIA STATO RICOVERO OSPEDALIERO - AMMISSIBILITÀ.*

Nell'art. 9 della legge 14 dicembre 1970 n. 1088 - il quale (nel testo sostituito dall'art. 10 della legge 6 agosto 1975 n. 419) prevede "l'Obbligo di conservare il posto ai lavoratori subordinati affetti da tubercolosi fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione" - l'espressione "luogo di cura" deve intendersi come comprensiva di qualsiasi luogo opportunamente attrezzato per la cura della malattia, la quale, per l'evoluzione dei sistemi di assistenza terapeutica, può anche prescindere dal ricovero, più o meno stabile, in ospedali o sanatori. Consegue che l'Obbligo di conservazione del posto, fino a sei mesi dopo la guarigione o la stabilizzazione della malattia, sussiste anche per i lavoratori per i quali non vi sia stato ricovero ospedaliero, il che è anche confermato sia dalla diversità di formulazione del primo comma dell'art. 10 della precedente legge 28 febbraio 1953 n. 86 sia dalla considerazione che una diversa interpretazione dell'art. 9 sopra citato porrebbe la norma in contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. (V 5296/83, mass n 430205)9*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Preleggi art. 12, Legge 28/02/1953 num. 86 art. 10, Legge 14/12/1970 num. 1088 art. 9, Legge 06/08/1975 num. 419 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)