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Sez. L, Sentenza n. 2312 del 03/04/1986 (Rv. 445443 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - DIPENDENTE AFFETTO DA TUBERCOLOSI - REGIME DI STABILITÀ NEL POSTO DI LAVORO EX ART. 10 DELLA LEGGE N. 419 DEL 1975 - PRESUPPOSTI - LUOGO DI CURA - IRRILEVANZA - LAVORATORE SOTTOPOSTO AD UNA TERAPIA MERAMENTE AMBULATORIALE - DIRITTO ALLA SPECIALE TUTELA.*
Stato
decisa il 1986-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445443-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - DIPENDENTE AFFETTO DA TUBERCOLOSI - REGIME DI STABILITÀ NEL POSTO DI LAVORO EX ART. 10 DELLA LEGGE N. 419 DEL 1975 - PRESUPPOSTI - LUOGO DI CURA - IRRILEVANZA - LAVORATORE SOTTOPOSTO AD UNA TERAPIA MERAMENTE AMBULATORIALE - DIRITTO ALLA SPECIALE TUTELA.*

Lo speciale regime di stabilità nel posto di lavoro, previsto dall'art. 10 della legge n. 419 del 1975 che ha sostituito l'art. 9 della legge n. 1088 del 1970 (regime secondo cui il datore di lavoro con più di quindici dipendenti ha l'Obbligo di conservare il posto di lavoro al dipendente affetto da tubercolosi per sei mesi decorrenti dalle dimissioni dello stesso dal luogo di cura per guarigione o per stabilizzazione della malattia) richiede lo accertamento dell'esito della terapia indipendentemente dal luogo ove sia stata praticata e quindi si riferisce non soltanto alla ipotesi del lavoratore dimesso da un ospedale o da una casa di cura, ma anche da ogni altro luogo opportunamente attrezzato per la cura della malattia, con la conseguenza che anche il lavoratore, affetto da tubercolosi, che sia stato sottoposto ad una terapia meramente ambulatoriale, gode della suddetta speciale tutela. (V 7/84, mass n 432251; (V 5896/83, mass n 430205).*

Riferimenti normativi: Legge 14/12/1970 num. 1088 art. 9, Legge 06/08/1975 num. 419 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)