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Sez. 3, Sentenza n. 10898 del 01/10/1999 (Rv. 530417 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SANZIONI PER LE VIOLAZIONI - IN GENERE | Causa di non sanzionabilità di cui all'art. 303, comma secondo, d.P.R. n. 43 del 1973 - Esatta indicazione della merce nei documenti allegati, ma non nella dichiarazione doganale - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530417-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SANZIONI PER LE VIOLAZIONI - IN GENERE

La speciale causa di esenzione dall'applicazione della sanzione per infedele dichiarazione doganale, prevista dall'art. 303, comma secondo, d.P.R. n. 43 del 1973 (ricorrente quando, pur essendo stata indicata una inesatta tariffa doganale, la merce sia stata comunque esattamente descritta) è applicabile soltanto quando la esatta descrizione della merce importata sia contenuta nella dichiarazione doganale, e non quando sia contenuta nella documentazione presentata dall'importatore.

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 303

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)