Sez. 5 - , Sentenza n. 7790 del 20/03/2019 (Rv. 653329 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SANZIONI PER LE VIOLAZIONI - IN GENERE | Dazi doganali - Sanzione ex art. 303 T.U.L.D. - Erronea indicazione della tariffa - Applicabilità - Limiti - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SANZIONI PER LE VIOLAZIONI - IN GENERE
In tema di dazi doganali, la sanzione ex art. 303 T.U.L.D., prevista per l'irregolare dichiarazione doganale, si applica anche nel caso di erronea indicazione della voce di tariffa, salvo che il dichiarante abbia indicato con esattezza il tipo di merce in transito. (La S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto comminabile tale sanzione in una ipotesi nella quale il dichiarante aveva indicato una voce doganale relativa ad un materiale, il teflon, senza indicare la presenza del medesimo nella merce importata).
Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 303
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)