Sez. 3, Sentenza n. 17 del 04/01/1967 (Rv. 325622 - 01)
FALLIMENTO - LOCAZIONE DI IMMOBILI - FALLIMENTO DEL CONDUTTORE - MANCATO RECESSO - ASSUNZIONE DA PARTE DELLA MASSA DEL'OBBLIGAZIONE DEI CANONI.*
FALLIMENTO - LOCAZIONE DI IMMOBILI - FALLIMENTO DEL CONDUTTORE - MANCATO RECESSO - ASSUNZIONE DA PARTE DELLA MASSA DEL'OBBLIGAZIONE DEI CANONI.*
In caso di fallimento del conduttore di un immobile, se e fino a quando il curatore non esercita il recesso, il contratto di locazione continua nei confronti del fallimento, il quale subentra nelle obbligazioni relative ed in particolare in quella del pagamento integrale dei canoni, secondo le modalita e nei termini pattuiti. Trattasi, invero, di un debito della massa, come corrispettivo della res locata, e non gia di un debito del fallito. (Conf. 820-64).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 80, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 80
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)