Sez. 3, Sentenza n. 3250 del 20/07/1977 (Rv. 386780 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - COMPORTAMENTO SECONDO CORRETTEZZA - CONTRATTI IN GENERE - ESECUZIONE DI BUONA FEDE - VIOLAZIONE DEI RELATIVI DOVERI - EFFETTI - RESPONSABILITA CIVILE - CONDIZIONI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - COMPORTAMENTO SECONDO CORRETTEZZA - CONTRATTI IN GENERE - ESECUZIONE DI BUONA FEDE - VIOLAZIONE DEI RELATIVI DOVERI - EFFETTI - RESPONSABILITA CIVILE - CONDIZIONI.*
La violazione dei doveri di correttezza e di buona fede (artt 1175 e 1375 cod civ) ove non siano considerati in Forma primaria ed autonoma da una norma - come nell'ipotesi di concorrenza sleale ex art 2598 n 3 cod civ - costituisce solo un criterio di qualificazione e di valutazione del comportamento dei contraenti. Pertanto, un comportamento ad essi contrario non puo essere reputato illegittimo e, quindi, fonte di responsabilita ove al contempo non concreti la violazione di un diritto altrui, gia direttamente riconosciuto da una norma giuridica.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2958 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)