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Sez. 3, Ordinanza n. 14332 del 04/03/2010 Cc. (dep. 15/04/2010) Rv. 246609 - 01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - IN GENERE | Esclusione della parte civile - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-03-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246609-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - IN GENERE

L'ordinanza dibattimentale di esclusione dal processo della parte civile non è impugnabile mediante ricorso per cassazione mancando la stessa di contenuto decisorio, atteso che non pregiudica l'esercizio dell'azione risarcitoria in sede civile. (La Corte ha escluso altresì in motivazione il carattere abnorme dell'ordinanza, nella specie pronunciata per tardività della costituzione della parte).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)