Sez. 1, Sentenza n. 11894 del 13/11/1995 Ud. (dep. 04/12/1995) Rv. 203235 - 01
Impugnazioni - Appello - Decisioni in camera di consiglio - Impedimento dell'imputato | Rinvio dell'udienza - Condizioni.
Impugnazioni - Appello - Decisioni in camera di consiglio - Impedimento dell'imputato
Nel giudizio di appello che si sia svolto in camera di consiglio ai sensi dell'art. 599 cod. proc. pen., secondo il modulo disegnato nell'art. 127 stesso codice, l'udienza è rinviata solo se sia risultato un legittimo impedimento a comparire dell'imputato, non detenuto né internato, che abbia preventivamente richiesto di essere sentito personalmente. Se l'imputato sia detenuto o internato in un luogo posto fuori della circoscrizione del giudice che procede, l'imputato deve essere sentito, prima dell'udienza e se ne abbia fatto richiesta, dal magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione o di internamento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)