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Sez. 4, Sentenza n. 7207 del 29/05/1997 Ud. (dep. 23/07/1997) Rv. 208536 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IMPEDIMENTO DELL'IMPUTATO | Stato di detenzione - Traduzione disposta - Esecuzione omessa - Impedimento - Sussistenza - Udienza - Rinvio - Necessità.
Stato
decisa il 1997-05-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208536-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IMPEDIMENTO DELL'IMPUTATO

Nel giudizio di appello in camera di consiglio ai sensi dell'art. 599 cod. proc. pen. l'udienza deve essere rinviata quando esiste un legittimo impedimento dell'imputato che abbia manifestato la volontà di comparire, sicché la mancata esecuzione della traduzione dell'imputato detenuto configura il legittimo impedimento per cui il giudice è tenuto a provvedere al rinvio dell'udienza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)